PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dichiarazione telematica).

      1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile e il 30 giugno.

Art. 2.
(Compensazioni e rimborsi).

      1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti e ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tale fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
      2. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti e ai sostituti

 

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di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione Spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
      3. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare dell'importo di cui al citato articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, come modificato dal periodo precedente, può essere rideterminato annualmente sulla base del monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e della spesa delle pubbliche amministrazioni, in funzione del rispetto dei parametri indicati nei programmi di stabilità e crescita presentati ai competenti organi dell'Unione europea.
      4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presen-tata istanza di esecuzione in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
      5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i princìpi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti princìpi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dagli articoli 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      6. La relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche
 

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l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.

Art. 3.
(Esecutività).

      1. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso IVA notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
      2. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il contribuente in possesso del titolo esecutivo di cui al comma 1 può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni della Riscossione Spa, ivi incluse le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione Spa, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2.